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Visto l'art.1 della L. 584/1975

Visto il D.P.C.M. 14.12.1995

Visto l'art.51 della L. 3/2003

Visto l'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004

D. L. 104/2013 (art.4, commi 1  3  segg) L. 128/2013

si ricorda

che in tutti i locali scolastici (aule, corridoi, locali di condivisione comune, bagni, laboratori) è espressamente vietato fumare; suddetto divieto si estende anche nei locali, definiti nella planimentria catastale, come giardino.

Chiunque trasgredirà la Legge sarà sanzionato (secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. 584/1975, poi sostituito dall'art. 52 della L. 448/2001) con una multa, la cui entità sarà compresa tra i 27,50 euro fino ad arrivare ai 275,00 euro, che sarà comminata dal Dirigente Scolastico, dal responsabile individuato per tale vigilanza, da qualsiasi preposto.

Tale sanzione sarà raddoppiata se la violazione risulterà commessa in presenza di bambini fino ai 12 anni di età o di donne in stato di gravidanza o, ancora, di persone affette da patologie allergiche.

 

l'art. 4 comma 2 del D. L. 104/2013 estende il divieto anche all'uso delle sigarette elettroniche secondo le stesse modalità previste per le sigarette normali.

 

 

  PDF  Allegato A

  PDF  Allegato B

  PDF  Allegato C

  PDF  Allegato D

  PDF  Allegato E